Sez. L, Sentenza n. 2376 del 12/04/1980 (Rv. 406077 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - RIMESSIONE DI UNA CAUSA AL COLLEGIO IL GIORNO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - DISCIPLINA PROCESSUALE APPLICABILE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - RIMESSIONE DI UNA CAUSA AL COLLEGIO IL GIORNO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - DISCIPLINA PROCESSUALE APPLICABILE.*
La legge 13 agosto 1973 n 533, sul nuovo rito del lavoro, e entrata in vigore il 13 dicembre 1973 e, pertanto, qualora il giudice istruttore della causa pendente in primo grado avanti al tribunale l'abbia rimessa al collegio il 12 dicembre 1973, correttamente il giudizio e definito in base alla normativa previgente. Ne il nuovo rito del lavoro puo trovare applicazione a norma del terzo comma dell'art 20 della legge n 533 del 1973 per essersi verificato, con la chiusura dell'istruttoria e la riunione della causa al collegio, il passaggio alla fase decisoria, ostativa del potere decisorio del giudice istruttore in funzione di giudice unico, previsto dal citato disposto.*
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)