Sez. 3, Sentenza n. 947 del 15/02/1982 (Rv. 418803 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - SENTENZA - DISPOSITIVO - LETTURA IN UDIENZA - OMISSIONE - NULLITÀ - DEDUZIONE - RIMESSIONE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - SENTENZA - DISPOSITIVO - LETTURA IN UDIENZA - OMISSIONE - NULLITÀ - DEDUZIONE - RIMESSIONE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
L'omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza - in violazione del primo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973), che, in virtù del collegamento fra gli artt. 59, ultimo comma, e 30 e 46 della legge 27 luglio 1978 n. 392, trova applicazione anche nella controversia concernente il recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso di abitazione e soggetto a proroga - determina la nullità insanabile della sentenza. Tale vizio, peraltro, non potendo essere equiparato all'ipotesi (Mancanza di sottoscrizione del giudice) considerata dal secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., si converte in motivo di gravame e può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione, con l'ulteriore conseguenza che il giudice di secondo grado, rilevata la nullità (per il motivo anzidetto) della sentenza appellata, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi del primo comma dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla per la decisione di merito. (V 1737/81, mass n 412419; (V 6062/80, mass n 409840; (V 5254/80, mass n 409092; (V 2376/80, mass n 406077; (V 2632/77, mass n 386310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)