Sez. L, Sentenza n. 14571 del 27/12/1999 (Rv. 532536 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Nuova Disciplina ex D.L. n. 633 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980 - Art. 6 della legge n. 138 del 1943 - Vigore persistente - Limiti - Conseguenze - Esonero del datore di lavoro dal versamento dei contributi di malattia nell'ipotesi di regolamentazione pattizia delle relative prestazioni a suo carico - Desumibilità dall'art. 6 cit. - Esclusione - Principio solidaristico e principio di automaticità delle prestazioni relative alle assicurazioni sociali obbligatorie - Operatività - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
In materia di indennità di malattia l'art. 6 della legge n. 138 del 1943 dopo il riordino dell'intera materia delle prestazioni economiche per malattia - previsto dall'art.74 della legge n. 833 del 1978 e attuato dal D.L. n. 633 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980 (che ha comportato l'abrogazione di tutta la precedente normativa e la sostituzione ad essa della nuova) - si deve considerare tuttora in vigore esclusivamente per quel che riguarda il principio secondo cui il lavoratore che, in base ad una legge o ad un contratto di qualsiasi natura, abbia diritto alla retribuzione in caso di malattia non può cumulare detta retribuzione con l'indennità in argomento, sicché in tal caso l'istituto previdenziale (e, precisamente, l'INPS, subentrato all'INAM per effetto della suddetta riforma) è esonerato dall'onere del pagamento dell'indennità stessa. Ne consegue che, nell'attuale assetto della materia, non può desumersi dalla disposizione citata l'esonero del datore di lavoro dal versamento dei contributi di malattia nell'ipotesi di regolamentazione pattizia delle relative prestazioni a suo carico. Del resto, anche nella suddetta ipotesi, in virtù del principio solidaristico e del principio di automaticità delle prestazioni relative alle assicurazioni sociali obbligatorie, permane l'obbligo dell'INPS di provvedere al pagamento delle prestazioni di malattia in tutti i casi in cui il datore di lavoro non vi provveda o per difficoltà materiali ovvero perché non più tenuto per sospensione o cessazione del rapporto di lavoro non accompagnate dal riconoscimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto l'appello proposto dalla società Metro self service basato sul principale assunto che in presenza di un contratto aziendale il quale, per l'ipotesi di assenza dal lavoro dei dipendenti per malattia non professionale e non derivante da infortunio sul lavoro, imponeva alla società stessa l'obbligo del pagamento, in favore dei dipendenti stessi, dell'intera retribuzione netta di fatto, l'INPS, non essendo più obbligato all'erogazione dell'indennità di malattia, non aveva più diritto alla riscossione dei relativi contributi, in virtù della stretta correlazione fra contribuzione e prestazioni e dell'esclusione del principio solidaristico).
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 9, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Decreto Legge 30/12/1979 num. 633, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)