Sez. 5, Sentenza n. 8352 del 12/06/2002 (Rv. 554995 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Deduzione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di liquidare le imposte - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, secondo la previsione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 345 cod. proc. civ., la deduzione del contribuente con la quale affermi la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di liquidare le imposte dovute in base alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 36 <<bis>> del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che tale deduzione, costituisce motivo di impugnazione dell'atto impositivo, ormai precluso, quando non sia stato allegato nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 546 citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)