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Sez. 5, Ordinanza n. 1154 del 27/01/2012 (Rv. 621366 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Termini di decadenza a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente - Natura indisponibile - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Rigetto dell'eccezione in primo grado - Riproposizione con i motivi di appello - Necessità.
Stato
decisa il 2012-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621366-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA

In materia tributaria, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente e, qualora sia respinta, deve essere riproposta con i motivi di appello, anche incidentale, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)