Sez. 2, Sentenza n. 3107 del 24/10/1974 (Rv. 371580 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI - MANCATA CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE E DEGLI EFFETTI - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI - MANCATA CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE E DEGLI EFFETTI - IRRILEVANZA.*
L'acquiescenza tacita, sostanziandosi in un fatto oggettivo, costituito in un comportamento univocamente incompatibile con la volonta di avvalersi dei mezzi di impugnazione, e operante anche se difetti nel soccombente la coscienza del valore e degli effetti di tale atteggiamento. (V 2936'69, mass n 342788).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)