Sez. 2, Sentenza n. 2936 del 05/08/1969 (Rv. 342788 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI - MANCATA COSCIENZA DEL VALORE E DEGLI EFFETTI DEL COMPORTAMENTO ACQUIESCENTE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI - MANCATA COSCIENZA DEL VALORE E DEGLI EFFETTI DEL COMPORTAMENTO ACQUIESCENTE - IRRILEVANZA.*
Perche possa parlarsi di acquiescenza tacita ai sensi dell'art 329 cod proc civ e necessario che la parte soccombente, spontaneamente e per sua libera decisione compia Atti che manifestino in maniera univoca la volonta di accettare la sentenza, e siano incompatibili con la volonta di avvalersi delle impugnative apprestate dalla legge. Consistendo, quindi, l'acquiescenza in un fatto obiettivo (l'atteggiamento, cioe, univocamente incompatibile con la volonta di avvalersi dei mezzi di impugnazione), essa e operante ancorche manchi nel soccombente la coscienza del valore e degli effetti di tale atteggiamento. (V 935-69, massima n 339346 143-68, massima n 330992).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)