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Sez. L - , Sentenza n. 7737 del 28/03/2018 (Rv. 647675 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Criterio di computo - Retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647675-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE

L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie ("indennità De Maria"), riconosciuta dall'art. 1 della l. n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla l. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., Legge 25/03/1971 num. 213 art. 4 CORTE COST., Legge 16/05/1974 num. 200 art. 1, Legge 11/07/1980 num. 312 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)