diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 5056 del 26/02/2024 (Rv. 670238-02)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE | Personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Criteri di computo - Retribuzione di posizione spettante ai dirigenti del comparto sanità - Considerazione automatica nel criterio di computo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670238-02

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE

L'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. De Maria) deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla legge n. 312 del 1980, relativo ai dipendenti dell'Università, e il X livello, relativo al personale ospedaliero - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione - anche nella sua componente fissa - dei dirigenti del comparto sanità, la quale, essendo strettamente connessa allo svolgimento della loro funzione e all'attribuzione della connessa responsabilità, può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento del relativo incarico, non rilevando che la contrattazione collettiva nazionale successiva al c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 abbia incluso la "retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al menzionato c.c.n.l., secondo biennio economico 1996-1997" nel trattamento fondamentale di tali dirigenti.

Legge 16/05/1974 num. 200 art. 1, DPR del 1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., Contr. Coll. 21/05/1996 art. 53, Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 51, Legge 11/07/1980 num. 312 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)