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Sez. 1, Sentenza n. 1973 del 14/03/1985 (Rv. 439887 - 01)

TRENTINO ALTO ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) (OPERE NON A CARICO DELLO STATO) - PROVINCE - BOLZANO - LEGGI PROVINCIALI N. 15 DEL 1972, N. 23 DEL 1978 E N. 34 DEL 1980 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECLARATORIA CON SENT. N. 231 DEL 1984 - SOPRAVVENIENZE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA APPLICATIVA DELLA NORMATIVA TRAVOLTA DALLA DECLARATORIA PREDETTA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439887-01

TRENTINO ALTO ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) (OPERE NON A CARICO DELLO STATO) - PROVINCE - BOLZANO - LEGGI PROVINCIALI N. 15 DEL 1972, N. 23 DEL 1978 E N. 34 DEL 1980 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECLARATORIA CON SENT. N. 231 DEL 1984 - SOPRAVVENIENZE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA APPLICATIVA DELLA NORMATIVA TRAVOLTA DALLA DECLARATORIA PREDETTA - CONSEGUENZE.*

Intervenuta nelle more del giudizio di opposizione alla stima della indennità di espropriazione la sentenza n. 231 del 1984 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12 della legge della provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, come modificato dall'art. 5 legge prov. N. 23 del 1978 e art. 20 legge prov. N. 34 del 1980, il quale prevedeva criteri di Determinazione dell'indennità di esproprio analoghi a quelli stabiliti dall'art. 16 della legge nazionale n. 865 del 1971, modificato dall'art. 14 legge n. 10 del 1977, dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 5 del 1980, la sentenza del giudice del merito che abbia determinato l'indennità di esproprio di un'area edificabile facendo applicazione alla normativa travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità, deve essere annullata dalla Corte di Cassazione con rimessione della causa in Sede di merito, affinché il calcolo della indennità venga nuovamente operato dal giudice di rinvio sulla base di criteri che tengano conto, con nuovo metodo di stima, del valore effettivo del bene oblato, in relazione alle sue caratteristiche di area edificabile.*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)