Sez. L, Sentenza n. 363 del 16/01/1987 (Rv. 450110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE AL CCNL 29 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL IN TEMA DI INDENNITÀ DI DISCONTINUO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE AL CCNL 29 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL IN TEMA DI INDENNITÀ DI DISCONTINUO.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva interpretato l'art. 6 CCNL 29 maggio 1973 per i dipendenti dell'ENEL nel senso che la cosiddetta indennità di discontinuo, destinata a retribuire la maggiore quantità di lavoro prestato oltre i limiti del normale orario per far fronte a situazioni impreviste, ricadeva nel regime transitorio da tale norma previsto e quindi era conservata ad personam unicamente a quei lavoratori che già ne fruivano fino a quando fossero esistite le condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione). (V 705/86, mass n 444266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Contr. Coll. 29/06/1973 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)