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Sez. 3, Sentenza n. 8544 del 20/11/1987 (Rv. 456069 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI SURROGAZIONE DELL'ENTE GESTORE DELLA ASSICURAZIONE SOCIALE - MODALITÀ EX ART. 28 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - OMISSIONE - IMPUTABILITÀ AL TERZO RESPONSABILE DEL DANNO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DI DETTO TERZO PER IL PREGIUDIZIO ARRECATO AL DIRITTO DI SURROGAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456069-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI SURROGAZIONE DELL'ENTE GESTORE DELLA ASSICURAZIONE SOCIALE - MODALITÀ EX ART. 28 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - OMISSIONE - IMPUTABILITÀ AL TERZO RESPONSABILE DEL DANNO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DI DETTO TERZO PER IL PREGIUDIZIO ARRECATO AL DIRITTO DI SURROGAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Al terzo responsabile del danno conseguente alla circolazione dei veicoli, convenuto in giudizio dall'ente gestore dell'Assicurazione sociale quale attore in surrogazione ex art. 1916 cod. civ., non può addebitarsi di non avere provveduto a salvaguardare i diritti di credito dell'ente secondo le modalità prescritte dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969 (interpello del danneggiato, comunicazione all'ente, accantonamento della somma, differimento della liquidazione definitiva) che, per espresso dettato normativo e per intrinseca strutturazione, riguardano esclusivamente l'impresa assicuratrice (o quella designata ex art. 20), ovvero - qualora abbia provveduto, anteriormente alla comunicazione dell'ente, (circa il pagamento delle indennità o la volontà di avvalersi del diritto di surroga), al pagamento della somma risarcitoria spettante al danneggiato - di avere arrecato pregiudizio al diritto di surrogazione, restando del tutto estraneo al rapporto assicurativo sociale. (V 2445/80, mass n 406159; (V 3291/78, mass n 392720).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)