Sez. 2, Sentenza n. 1232 del 26/02/1982 (Rv. 419110 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 905 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI - SERVITÙ DI VEDUTA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 905 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI - SERVITÙ DI VEDUTA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'art. 905 cod. civ. stabilisce una limitazione del diritto di proprietà per ragioni di vicinato, in conseguenza della quale il vicino acquista il diritto a che le vedute dirette siano aperte soltanto alla distanza dal suo fondo ivi prevista, salvo che colui che sarebbe soggetto alla limitazione suddetta abbia acquistato una servitù di veduta, nel quale caso le regole operanti sono quelle in materia di servitù, con l'unica esame dell'insorgenza e portata dello ius in re aliena vantato. (V 1222/69, mass n 339833).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)