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Sez. 2, Sentenza n. 1222 del 17/04/1969 (Rv. 339833 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - VEDUTE DIRETTE - DIRITTO DEL VICINO AL RISPETTO DELLA DISTANZA LEGALE - LIMITI - ACQUISTO DI UNA SERVITU DI VEDUTA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SOGGETTO ALLA LIMITAZIONE - CONFESSORIA SERVITUTIS - LEGITTIMAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - SUSSISTENZA - NEGATORIA SERVITUTIS - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DEL VICINO A CHE EGLI NON APRA VEDUTE A DISTANZA MINORE DI QUELLA PRESCRITTA - LEGITTIMAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - ESCLUSIONE - INESISTENZA DI SERVITU DI VEDUTA - MANCATO RISPETTO DELLA DISTANZA - NEGATORIA SERVITUTIS - LEGITTIMAZIONE DEL VICINO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339833-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - VEDUTE DIRETTE - DIRITTO DEL VICINO AL RISPETTO DELLA DISTANZA LEGALE - LIMITI - ACQUISTO DI UNA SERVITU DI VEDUTA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SOGGETTO ALLA LIMITAZIONE - CONFESSORIA SERVITUTIS - LEGITTIMAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - SUSSISTENZA - NEGATORIA SERVITUTIS - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DEL VICINO A CHE EGLI NON APRA VEDUTE A DISTANZA MINORE DI QUELLA PRESCRITTA - LEGITTIMAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - ESCLUSIONE - INESISTENZA DI SERVITU DI VEDUTA - MANCATO RISPETTO DELLA DISTANZA - NEGATORIA SERVITUTIS - LEGITTIMAZIONE DEL VICINO - SUSSISTENZA.*

L'art. 905 cod. civ. stabilisce una limitazione del diritto di proprieta per ragioni di vicinato, in conseguenza della quale il vicino acquista il diritto a che le vedute dirette siano aperte soltanto alla distanza dal suo fondo ivi prevista, salvo che colui che sarebbe soggetto alla limitazione medesima abbia acquistato una servitu di veduta. In tal caso costui potra esercitare le azioni di cui all'art. 1079 cod.civ., a difesa della propria servitu attiva, ma non gia un'Azione negatoria del diritto del vicino a che egli non apra vedute a distanza minore di quella prescritta, che non puo configurarsi come un autonomo diritto reale di servitu, costituendo mera estrinsecazione del diritto di proprieta. Nel caso contrario al vicino spettera, invece, l'Esercizio dell'Azione negatoria, ove il primo non rispetti la limitazione impostagli dall'art. 905 cod.civ., e si comporti come se fosse titolare di una servitu di veduta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)