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Sez. 1, Sentenza n. 19690 del 11/09/2009 (Rv. 610002 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Sostituzione di medico convenzionato deceduto - Annullamento della delibera di nomina dell'incaricato - Risarcimento dei danni subiti dagli altri medici convenzionati - Obbligo dell'unità sanitaria locale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610002-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

L'annullamento in sede giurisdizionale della deliberazione con cui un'unità sanitaria locale abbia illegittimamente conferito ad un professionista l'incarico di sostituire in via temporanea un medico convenzionato deceduto non fa sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dagli altri medici convenzionati per non aver potuto effettuare prestazioni in favore degli assistiti, sussistendo un interesse di mero fatto alla sostituzione del professionista deceduto, in quanto dalla convenzione deriva esclusivamente il diritto ad essere scelto dai pazienti nella zona assegnata, in base ad una manifestazione di volontà assolutamente libera ed incoercibile, perché fondata su un'adesione fiduciaria "intuitu personae"; né è configurabile un illecito extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, in quanto il pregiudizio lamentato ha carattere meramente indiretto, derivando dalla concorrenza di un professionista in più, senza che in alcun modo venga pregiudicata l'autonomia discrezionale dei pazienti nella scelta del medico di fiducia.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/1987 num. 289 art. 12, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)