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Sez. U, Sentenza n. 12102 del 10/11/1992 (Rv. 479438 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Medico specialistico in regime di convenzionamento esterno - Domanda di risarcimento dei danni derivatigli dal diniego della U.S.L. dell'accesso di assistiti a visita specialistica e consistenti nella legione di diritti della propria personalità e nel mancato guadagno - Giurisdizione del giudice ordinario e giurisdizione del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri.
Stato
decisa il 1992-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479438-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

Con riguardo a controversia promossa contro una U.S.L. da un medico specialistico in regime di convenzionamento esterno, che, deducendo (in relazione a periodo di vigenza della legge n.12 del 1982) l'illegittimità del diniego, da parte dell'U.S.L., dell'accesso di assistiti a visita specialistica, pretenda il risarcimento sia dei danni conseguenti a lesione di diritti della propria personalità (identità, immagine professionale, salute) sia del danno conseguente a mancati guadagni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla pretesa risarcitoria relativa agli indicati diritti della personalità, non essendo essi correlati a poteri della pubblica amministrazione idonei ad affievolirli; in ordine all'altra pretesa sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto - essendo l'accesso alle prestazioni di medici specialisti convenzionati, ancorché non di diagnostica strumentale o di laboratorio, soggetto allo stesso regime di autorizzazione previsto per queste ultime - la posizione soggettiva del medico convenzionato (ancorché il relativo rapporto si configuri - diversamente dal caso di convenzioni con strutture di diagnostica strumentale e con laboratori di analisi - come rapporto libero-professionale) assume - rispetto all'attività autorizzativa della P.A., prevista in via immediata e diretta a tutela di interessi generali - consistenza non di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, al pari della posizione soggettiva dei privati interessati alla prestazione specialistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1981 num. 678 CORTE COST., Legge 26/01/1982 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)