Sez. 4, Sentenza n. 541 del 19/02/1999 Cc. (dep. 18/03/1999) Rv. 212991 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - COPIE DI DOCUMENTI | Detenuto in espiazione di pena - Passaporto - Restituzione almeno in copia - Necessità - Sussistenza - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - COPIE DI DOCUMENTI
Al detenuto in espiazione di pena va restituito, per lo meno in copia, il passaporto ritiratogli in pendenza di giudizio. Se in questa fase, invero, il provvedimento può trovare giustificazione nel pericolo di fuga e, in particolare, in funzione del divieto di espatrio, viceversa, esauritosi il giudizio di cognizione con condanna a pena detentiva non condizionalmente sospesa, viene a cessare la misura cautelare personale e, in particolare, il divieto di espatrio resta assorbito nella carcerazione, la quale elimina, di per sè, il pericolo di fuga.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 258
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)