Sez. 1, Sentenza n. 2878 del 12/04/1988 (Rv. 458475 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - PROPOSIZIONE IN VIA AUTONOMA - CONVENZIONI IN IMPUGNAZIONI INCIDENTALI - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - PROPOSIZIONE IN VIA AUTONOMA - CONVENZIONI IN IMPUGNAZIONI INCIDENTALI - CONDIZIONI.*
Nel vigente sistema processuale, l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza. Le impugnazioni successive alla prima hanno perciò carattere di impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella Forma dell'impugnazione principale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia. Ne consegue che nel caso dell'appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli Atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione. (V 135/86, mass n 443785; (Conf 5591/81, mass n 416308).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)