Sez. L, Sentenza n. 135 del 11/01/1986 (Rv. 443785 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - INDIVIDUAZIONE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA PER PRIMA - NATURA INCIDENTALE DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE SUCCESSIVAMENTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CASSAZIONE QUALIFICATO AUTONOMO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - INDIVIDUAZIONE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA PER PRIMA - NATURA INCIDENTALE DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE SUCCESSIVAMENTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CASSAZIONE QUALIFICATO AUTONOMO.*
Nel vigente sistema processuale l'impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti di impugnazione principale con la conseguenza di determinare la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali successive impugnazioni della stessa sentenza, le quali perciò - pur se irritualmente proposte nella Forma dell'impugnazione principale - hanno sempre carattere incidentale e conseguentemente devono ritenersi ammissibili quando siano notificate nel termine prescritto per il gravame incidentale. Pertanto è inammissibile il ricorso per Cassazione che, qualificato autonomo, sia stato proposto dopo quello principale con atto notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'impugnazione principale. (V 1640/85, mass n 439618; (V 2672/83, mass n 427562; (V 1963/82, mass n 419808).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)