Sez. 5, Sentenza n. 44181 del 12/07/2018 Cc. (dep. 04/10/2018) Rv. 274122 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Investigazioni difensive ex art. 391-bis cod. proc. pen.- Istanza di incidente probatorio per accertamenti tecnici - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
In tema di indagini difensive, è inammissibile la richiesta di incidente probatorio per il compimento di accertamenti tecnici poiché l'incidente probatorio è previsto, dalle norme sulle indagini difensive, soltanto per l'audizione di persone informate nell'ipotesi di cui all'art. 391-bis, comma 10 e 11, cod. proc. pen., disposizione non suscettibile di applicazione analogica a diversa attività difensiva, trovando, invece, il compimento di accertamenti tecnici non ripetibili la propria disciplina specifica nell'art. 391-decies cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 391 bis com. 11, Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 391 decies, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 327 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)