Sez. L, Sentenza n. 8632 del 24/06/2000 (Rv. 538009 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa pronuncia su uno dei motivi di appello - Deduzione in cassazione come difetto di motivazione - Inammissibilità - Deduzione come violazione della norma di diritto processuale di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il motivo di ricorso con cui si censuri la sentenza di appello per pretesa omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver motivato su un dei motivi di gravame, deve reputarsi inammissibile sotto il profilo di omessa motivazione, dovendo dedursi come ipotesi di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., cioè come omissione di pronuncia su uno specifico punto oggetto dell'impugnazione, e, quindi, come vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. e non ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)