Sez. 1, Sentenza n. 12366 del 06/11/1999 (Rv. 530954 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa pronuncia - Su motivo d'appello afferente alla regolamentazione delle spese - Sotto il profilo della condanna alla rifusione pur in presenza di soccombenza parziale - Deduzione in cassazione come difetto di motivazione - Inammissibilità - Deduzione come violazione della norma di diritto processuale dell'art. 112 cod. proc. civ. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il motivo di ricorso con cui si censuri la sentenza d'appello per pretesa omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere motivato sul motivo di gravame con cui, avverso la sentenza di primo grado, si era lamentata la condanna all'integrale pagamento delle spese di lite, pur in presenza di soccombenza soltanto parziale, deve reputarsi inammissibile sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, dovendo dedursi come ipotesi di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., cioè come omissione di pronuncia su uno specifico punto oggetto del gravame d'appello, e, quindi, come motivo attinente ad una violazione di norme di diritto (nell'affermare tale principio la Suprema Corte ha precisato che solo la corretta deduzione sotto quest'ultimo profilo della doglianza, trattandosi di violazione di una norma processuale, avrebbe consentito l'esame degli atti processuali, al fine di verificare la deduzione come motivo di appello della censura sulla regolamentazione delle spese).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)