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Sez. 5, Sentenza n. 19584 del 31/03/2010 Cc. (dep. 24/05/2010) Rv. 247512 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Rigetto dell'istanza di audizione della persona offesa - Nullità a regime intermedio - Deposito da parte di quest'ultima di memoria scritta - Decadenza dalla possibilità di rilevare detta nullità.
Stato
decisa il 2010-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247512-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Nell'udienza camerale disposta a seguito dell'opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione proposta dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda; l'omissione di detto adempimento determina - per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto e 409 comma secondo cod. proc. pen. - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto e comunque prima delle conclusioni dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen.. Tuttavia, in tal caso, la persona offesa decade dalla possibilità di eccepire la nullità se dopo avere richiesto di essere ascoltata, abbia esposto per iscritto le proprie ragioni aderendo così alla procedura con il deposito di memoria scritta, in quanto, in virtù dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., l'eccezione deve essere formulata subito dopo il mancato compimento dell'atto e cioè subito dopo la formalizzazione del provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)