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Sez. 6, Sentenza n. 3690 del 03/12/1996 Cc. (dep. 16/01/1997) Rv. 206892 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - PROCEDIMENTO | Comparizione della persona offesa - Necessità di sentirla - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206892-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - PROCEDIMENTO

La persona offesa, se comparsa, deve essere sentita all'udienza camerale fissata dal G.I.P. a seguito di istanza di archiviazione del pubblico ministero e di opposizione della predetta. Tuttavia non sussiste violazione del contraddittorio qualora la persona offesa, dopo avere chiesto di essere ascoltata, abbia peraltro esposto per iscritto le proprie ragioni con produzione di memoria ed il G.I.P., acquisita la stessa, abbia deciso l'archiviazione senza procedere all'audizione "de qua".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)