Sez. 1, Sentenza n. 16611 del 15/07/2010 (Rv. 614147 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Lavori effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 700 del 1974 - Compenso revisionale - Pagamento - Disciplina applicabile - D.l. C.p.S. n. 1501/1947 - Ritardo - Interessi di mora - Debenza ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Esclusione - Collaudo eseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 700 cit. - Rilevanza - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
Per i contratti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 700 del 1974 e relativamente ai lavori eseguiti prima di tale data, l'obbligo del pagamento del compenso revisionale può configurarsi unicamente in base al disposto dell'art. 3, comma quarto, del d.l. Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947 n. 1501, per il quale gli interessi legali decorrono dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo. Non può infatti farsi ricorso, in proposito, alla normativa successivamente introdotta, che ha esteso l'applicazione della regolamentazione contenuta nel Capitolato Generale sulle opere pubbliche di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962 a nulla rilevando la circostanza che non si sia ancora proceduto al collaudo, dal momento che si deve avere riguardo alla esecuzione materiale dei lavori e non agli adempimenti ultimativi anche di natura contabile.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 3, Legge 21/12/1974 num. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)