Sez. 1, Sentenza n. 2556 del 21/03/1997 (Rv. 503190 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Lavori effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 700 del 1974 - Compenso revisionale - Pagamento - Ritardo - Interessi di mora - Disciplina ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - Esclusione - Collaudo eseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 700 cit. - Rilevanza - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
Per i contratti anteriori alla entrata in vigore della legge n. 700 del 1974 e relativamente ai lavori eseguiti prima di tale data, l'obbligo del pagamento del compenso revisionale può configurarsi unicamente in base al disposto dell'art. 3, comma quarto, del D.L. c.p.s. 6 dicembre 1947 n. 1501, per il quale gli interessi legali decorrono dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo. Non può infatti farsi ricorso, in proposito, alla normativa successivamente introdotta, che ha esteso la regolamentazione delle norme del capitolato generale sulle opere di competenza del ministero dei lavori pubblici con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, a nulla rilevando la circostanza che il contratto, alla data di entrata in vigore della legge n. 700 del 1974, eventualmente non sia stato compiutamente eseguito per non essersi ancora proceduto al collaudo. Infatti, allo scopo, va avuto riguardo non alla "esecuzione" del contratto, ma a quella dei lavori in concreto.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 21/12/1974 num. 700, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)