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Sez. U - , Ordinanza n. 4873 del 15/02/2022 (Rv. 663852 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attuazione delle misure anti-Covid da parte della Pubblica Amministrazione - Tutela del diritto alla salute dei richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza straordinaria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663852-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le controversie relative al mancato rispetto delle misure emergenziali previste dal legislatore per il contenimento della pandemia da Covid-19, da parte dei gestori dei centri di accoglienza straordinari per richiedenti asilo, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che nessun potere pubblico può incidere sul diritto soggettivo alla salute degli ospiti (nella specie, sul diritto al distanziamento sociale), fino al punto di degradarlo ad interesse legittimo; ne consegue che, a fronte di una predeterminazione, da parte del legislatore, delle modalità concrete di esercizio del servizio straordinario di accoglienza, volte a tutelare la salute dei richiedenti asilo, il potere amministrativo nella gestione del servizio di accoglienza è circoscritto e vincolato.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2020 num. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/03/2020 num. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/03/2020 num. 19 art. 1 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/2020 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, DPCM 08/03/2020

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)