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Sez. U - , Ordinanza n. 18540 del 30/06/2023 (Rv. 668212 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Domanda risarcitoria proposta contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute per la inadeguata gestione ed organizzazione del servizio sanitario nazionale - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668212-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Spetta alla cognizione del giudice amministrativo la domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla compressione dei diritti fondamentali attuata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e fondata sulla pretesa inadeguatezza della gestione ed organizzazione del servizio sanitario nazionale, rientrando nella sua giurisdizione esclusiva le controversie relative all'esercizio del potere amministrativo discrezionale concernente la gestione e l'organizzazione di un servizio pubblico. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione

del giudice amministrativo, sebbene fossero stati evocati in giudizio personalmente anche i soggetti che ricoprivano, all'epoca, la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri e quella di Ministro della Salute).

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)