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Sez. 3, Sentenza n. 1832 del 19/03/1980 (Rv. 405447 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - PLURALITA DI ASSICURAZIONI - CLAUSOLA STATUENTE L'OBBLIGO DELL'ASSICURATO DI COMUNICARE LA STIPULAZIONE DI ALTRI CONTRATTI E PREVEDENTE L'ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DELLO INDENNIZZO NEL CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405447-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - PLURALITA DI ASSICURAZIONI - CLAUSOLA STATUENTE L'OBBLIGO DELL'ASSICURATO DI COMUNICARE LA STIPULAZIONE DI ALTRI CONTRATTI E PREVEDENTE L'ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DELLO INDENNIZZO NEL CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE - LEGITTIMITA.*

Nell'Esercizio del potere di autonomia riconosciuto dall'ordinamento, le parti possono disciplinare determinate situazioni giuridiche indipendentemente dall'esistenza di una norma di legge, non avente carattere imperativo, che gia le regoli in via generale ed astratta, eventualmente derogando a tale disciplina normativa. Pertanto, e legittima la clausola di un contratto di Assicurazione contro gli infortuni, che statuisca l'Obbligo dell'assicurato di comunicare all'assicuratore l'eventuale stipulazione di un altro contratto di Assicurazione e che importi in caso di omissione - ancorche non dolosa - l'esclusione dell'Obbligo dell'indennizzo, attesa la sua difformita dal disposto del secondo comma dell'art 1910 cod civ, avente carattere non inderogabile in quanto non compreso nella elencazione dell'art 1932 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)