Sez. 1, Sentenza n. 8597 del 04/08/1995 (Rv. 493578 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni - Clausola contrattuale statuente la decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di omessa comunicazione all'assicuratore della pluralità di assicurazioni - Legittimità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI
L'art. 1910 cod. civ. - applicabile anche all'assicurazione contro gli infortuni, in quanto espressione di un principio di carattere generale, e non compreso fra le norme, elencate dall'art. 1932 cod. civ., che non sono derogabili se non in senso più favorevole all'assicurato - può essere derogato da apposita clausola contrattuale, la quale preveda la decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di omessa comunicazione all'assicuratore dell'esistenza di più contratti di assicurazione dello stesso rischio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)