Sez. 2, Sentenza n. 1337 del 10/03/1981 (Rv. 411951 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA ALL'UNICO DOMICILIATARIO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA ALL'UNICO DOMICILIATARIO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
La notifica dell'atto di impugnazione a piu parti presso un unico domiciliatario, mediante la consegna di una sola copia, e giuridicamente inesistente, data l'incertezza del soggetto cui l'atto deve ritenersi destinato, onde, da un lato, data la Mancanza della valida Costituzione del rapporto processuale nei confronti di almeno una delle parti contro le quali l'impugnazione e diretta, non sono consentite attivita integrative ex art 331 cod proc civ, e, dall'altro lato, la Costituzione in giudizio delle parti malamente citate, verificatasi dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione, non valendo a risolvere il giudicato formatosi sulla sentenza, non preclude la declaratoria di inammissibilita dell'impugnazione. (Conf 5603/80, mass n 409454; (Conf 1744/80, mass n 405364; (Conf 1041/80, mass n 404503).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)