Sez. L, Sentenza n. 830 del 03/02/1984 (Rv. 433046 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA ALL'UNICO DOMICILIATARIO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA ALL'UNICO DOMICILIATARIO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
La notifica dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico domiciliatario, mediante la consegna di una sola copia, è giuridicamente inesistente, data l'incertezza del soggetto cui l'atto deve ritenersi destinato, onde, da un lato, data la Mancanza della valida Costituzione del rapporto processuale nei confronti di almeno una delle parti contro le quali l'impugnazione è diretta, non sono consentite attività integrative ex art. 331 cod. proc. civ., e, dall'altro lato, la Costituzione in giudizio delle parti malamente citate, verificatasi dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione, non valendo a risolvere il giudicato formatosi sulla sentenza, non preclude la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. (Conf 1337/81, mass n 411951).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)