Sez. L, Sentenza n. 12071 del 18/08/2003 (Rv. 565898 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Sanitario iscritto all'E.N.P.A.M. - Opzione per la conversione della pensione in capitale - Intervenuta modifica del regolamento dell'Ente, limitativa della facoltà di chiedere la capitalizzazione - Onere probatorio gravante sull'Ente - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Qualora il sanitario iscritto all'E.N.P.A.M. abbia esercitato la facoltà, prevista dal Regolamento del fondo di previdenza in favore dei medici generici, pediatri e addetti al servizio di guardia medica, approvato con D.M. 4 aprile 1985, di richiedere la liquidazione di una indennità capitalizzata in sostituzione della pensione, in base ai principi generali sull'onere della prova contenuti nell'art. 2697 cod. civ. grava sull'Ente stesso - e non sull'assistito - l'onere di provare l'intervenuta esecutività della delibera che modifica il predetto regolamento, riducendo al quindici per cento della pensione la misura entro la quale l'assistito ha facoltà di chiederne la capitalizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DM Sanità 04/04/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)