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Sez. 2, Ordinanza n. 2425 del 01/02/2025 (Rv. 673882-04)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Art. 186, comma 9, Codice della Strada - Sospensione cautelare della patente di guida - Fino all'esito della visita medica - Presupposti - Fattispecie autonoma - Ratio e finalità.
Stato
decisa il 2025-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673882-04

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

La sospensione della patente ex art. 186, comma 9, c.d.s., che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica, previo riscontro di un tasso alcolemico superiore al limite di 1,5 g/l (vigente ratione temporis), costituisce autonoma fattispecie di sospensione cautelare, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, onde valutarne l'idoneità alla guida, anche ai fini della revoca della patente.

Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)