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Sez. 2 - , Ordinanza n. 9539 del 18/04/2018 (Rv. 648091 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e 223 del codice della strada - Diversità di presupposti - Conseguenze - Accertamento della contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada - - Necessaria corrispondenza tra fatto contestato e sanzione irrogata - Sospensione della patente di guida - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648091-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che - in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -, ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1, 5 grammi per litro.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9, Cod. Strada art. 223 com. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)