Sez. 5 - , Ordinanza n. 14943 del 31/05/2019 (Rv. 654073 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Controversie di valore superiore a euro 2.582, 28 - Ricorso proposto dal contribuente personalmente - Sanatoria mediante difesa tecnica - Preclusioni processuali - Riferibilità al primo atto del difensore - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, in una causa di valore superiore ad euro 2.582, 28, quando il contribuente, dopo avere proposto il ricorso personalmente, sani l'irritualità munendosi di assistenza tecnica, le prescritte preclusioni processuali vanno ricollegate al primo atto compiuto dal difensore abilitato, al quale va garantito l'esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., senza limitazioni derivanti da precedenti impostazioni del ricorrente. (Nella specie, a fronte di impugnazione del contribuente unicamente per ragioni attinenti al merito, il difensore, nel giudizio di primo grado conseguente alla rimessione del giudice del gravame, eccepiva la legittimazione passiva).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)