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Sez. 5, Sentenza n. 23315 del 15/10/2013 (Rv. 628886 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie di valore superiore a euro 2.582, 28 - Ricorso proposto personalmente dal contribuente - Ordine di integrazione della difesa tecnica - Effetti - Preclusioni processuali - Decorrenza - Dal primo atto del difensore abilitato - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628886-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel caso in cui il contribuente abbia proposto personalmente il ricorso con riguardo a controversia tributaria di valore superiore ad euro 2.582, 28, il giudice tributario, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve ordinare al ricorrente di munirsi della necessaria assistenza tecnica, così assicurando l'effettività del diritto di difesa ed evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità della domanda. Ne consegue che, pur vigendo in linea generale il principio secondo cui l'oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi del ricorso introduttivo (salvi i motivi aggiunti nei termini consentiti ex art. 24 del d.lgs. cit.), ove si sia reso necessario sanare il difetto di difesa tecnica (o, comunque, la parte si sia solo successivamente direttamente munita dell'assistenza del difensore), le preclusioni processuali, vanno riferite al primo atto di difensore, solo così consentendosi, ex art. 24 Cost., la più ampia difesa del contribuente, compresa l'articolazione di nuovi motivi di contestazione della pretesa tributaria, altrimenti tardivi. (Principio reso dalla S.C. con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'imposta per mancanza di ogni titolarità di diritto sul bene concesso in locazione, il cui reddito non era stato dichiarato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)