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Sez. 3, Sentenza n. 1955 del 17/07/1963 (Rv. 263008 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - OMESSO ESAME DI UN PRESUPPOSTO INDISPENSABILE DELLA PRONUNZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1963-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263008-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - OMESSO ESAME DI UN PRESUPPOSTO INDISPENSABILE DELLA PRONUNZIA - ESCLUSIONE.*

Il procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, disciplinato dagli artt 287 e segg cod proc civ e consentito qualora si tratti di errori materiali che siano la conseguenza non gia di un'inesatta valutazione della situazione processuale ma di una semplice svista del giudice nella compilazione del provvedimento o del cancelliere nella materiale stesura dello stesso, cioe, quando l'omissione e l'errore materiale o di calcolo costituisca non un vizio del ragionamento attinente al contenuto sostanziale della decisione, ma un errore estrinseco del provvedimento rilevabile dal semplice raffronto tra la motivazione e il dispositivo per la non corrispondenza formale o sostanziale tra l'una e l'altra, e comunque dal contenuto del provvedimento. Pertanto, non sono suscettibili di correzione gli errori determinati dalla mancata o erronea considerazione di un presupposto anche se necessario, della decisione adottata, tale vizio concretandosi in un difetto del ragionamento che sorregge la decisione stessa e potendo, quindi, identificarsi con la violazione di norme di legge o in un vizio di attivita. (V 2069/60, 84/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)