Sez. 1, Sentenza n. 19040 del 12/12/2003 (Rv. 568825 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errore materiale - Nozione - Procedimento - Esperibilità - Condizioni - Fattispecie - Statuizione contenuta in motivazione - Omessa trasfusione nel dispositivo.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il procedimento per la correzione degli errori materiali può essere utilizzato soltanto per rimediare a vizi meramente formali, tra i quali rientrano anche quelli derivanti da una palese divergenza fra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, consistenti, ad esempio, nella mancata trasfusione nel dispositivo di una statuizione contenuta nella motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)