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Sez. 1, Sentenza n. 19040 del 12/12/2003 (Rv. 568825 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errore materiale - Nozione - Procedimento - Esperibilità - Condizioni - Fattispecie - Statuizione contenuta in motivazione - Omessa trasfusione nel dispositivo.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568825-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Il procedimento per la correzione degli errori materiali può essere utilizzato soltanto per rimediare a vizi meramente formali, tra i quali rientrano anche quelli derivanti da una palese divergenza fra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, consistenti, ad esempio, nella mancata trasfusione nel dispositivo di una statuizione contenuta nella motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)