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Sez. 2, Sentenza n. 3901 del 28/11/1974 (Rv. 372445 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE - OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1974-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372445-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE - OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

Nell'Assicurazione contro i danni, quale e quella per la responsabilita civile di cui all'art 1917 cod civ, l'inadempimento dell'Obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art 1913 cod civ, determina la perdita del diritto all'indennita nel caso di inadempimento doloso, mentre in quello di inadempimento colposo l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione dell'indennita in ragione del pregiudizio effettivamente subito, cosi come dispone l'art 1915 cod civ che e norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art 1932 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)