Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 10/07/1973 (Rv. 365133 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - TITOLO ESECUTIVO DELL'INTERVENTORE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA RINUNZIA DEL CREDITORE PIGNORANTE.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - TITOLO ESECUTIVO DELL'INTERVENTORE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA RINUNZIA DEL CREDITORE PIGNORANTE.*
Secondo le norme degli artt 306, 564 e 629 cod proc civ, l'esistenza, a favore del creditore intervenuto, di un titolo esecutivo, che lo abiliti a provocare gli Atti dell'esecuzione, va valutata, non gia al momento dell'intervento, ma con riferimento a quello in cui, verificatasi la rinunzia del creditore pignorante, diviene concreto ed attuale lo interesse del medesimo creditore intervenuto a far proseguire il processo esecutivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)