Sez. 3, Sentenza n. 12762 del 26/09/2000 (Rv. 540514 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE | Titolo esecutivo dell'interventore - Accertamento - Riferimento alla data della rinunzia del creditore pignorante.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Secondo le norme degli artt. 306, 564 e 629 cod. proc. civ., l'esistenza, a favore del creditore intervenuto, di un titolo esecutivo, che lo abiliti a provocare gli atti dell'esecuzione, va valutata non già al momento dell'intervento, ma con riferimento a quello in cui, verificatasi la rinunzia del creditore pignorante, diviene concreto ed attuale l'interesse del medesimo creditore intervenuto a far proseguire il processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)