Sez. U, Sentenza n. 1728 del 11/02/1993 (Rv. 480845 - 01)
Ordinamento giudiziario - Magistrati onorari | Vice pretore onorario - Esercizio delle funzioni - Rapporto di pubblico impiego - Esclusione - Rapporto di servizio onorario - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione - Determinazione - Criteri - Domanda avente ad oggetto la corresponsione di un compenso - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Ordinamento giudiziario - Magistrati onorari
L'esercizio delle funzioni di vicepretore onorario, ancorché reggente, non è riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego - le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - ma ad un rapporto (affatto diverso) di servizio onorario; pertanto, la giurisdizione in ordine alle controversie relative all'esercizio di tali funzioni va determinata - secondo i criteri generali di ripartizione - alla stregua della posizione soggettiva sostanziale (diritto soggettivo o interesse legittimo) dedotta in giudizio, la quale va configurata come diritto soggettivo (con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione ordinaria) nel caso di domanda avente ad oggetto la corresponsione di un compenso per l'esercizio delle suindicate funzioni, non rilevando né il relativo titolo (indennità di reggenza o arricchimento senza causa) né, tantomeno, la fondatezza nel merito della pretesa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 106, Cod. Civ. art. 2041, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 04/08/1977 num. 516 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)