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Sez. 2, Sentenza n. 6240 del 04/06/1993 (Rv. 482674 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Mancanza di qualità della cosa - Qualità promesse | Deduzione esplicità o implicita in contratto - Modalità.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482674-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Mancanza di qualità della cosa - Qualità promesse

La determinazione contrattuale circa la promessa di particolari qualità della cosa venduta può avvenire in modo esplicito con indicazione apposita delle qualità che si richiedono nella cosa, ma può avvenire ad un determinato uso, diverso da quello consueto secondo il tipo cui la cosa stessa appartiene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)