Sez. 3, Sentenza n. 721 del 03/03/1976 (Rv. 379370 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DELL'INAMMISSIBILITA OD IMPROCEDIBILITA - NECESSITA - MANCANZA - RIPROPOSIZIONE TEMPESTIVA DEL RICORSO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DELL'INAMMISSIBILITA OD IMPROCEDIBILITA - NECESSITA - MANCANZA - RIPROPOSIZIONE TEMPESTIVA DEL RICORSO - AMMISSIBILITA.*
La consumazione del potere di impugnazione non si verifica con la sola proposizione del ricorso per Cassazione sul quale incida una causa di inammissibilita o improcedibilita, ma per effetto della dichiarazione giudiziale della stessa inammissibilita o improcedibilita. Mancando tale declaratoria, la pura e semplice pendenza dell'impugnazione non preclude la riproposizione del ricorso, sempre che il relativo termine non sia scaduto: la tempestiva riproposizione del ricorso ha, infatti, proprio la funzione di sostituire la precedente viziata impugnazione, non essendo invocabile in materia il principio della retroattivita della sentenza. (Conf 3493/74, mass n 372007; (Conf 1210/74, mass n 369264; (Conf 1250/73, mass n 363823).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)