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Sez. 2, Sentenza n. 3493 del 09/11/1974 (Rv. 372007 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DELL'INAMMISSIBILITA O DELL'ESTINZIONE - NECESSITA - MANCANZA - RINNOVAZIONE TEMPESTIVA DELL'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372007-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DELL'INAMMISSIBILITA O DELL'ESTINZIONE - NECESSITA - MANCANZA - RINNOVAZIONE TEMPESTIVA DELL'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

La consumazione del potere di impugnazione non si verifica con la proposizione dell'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilita o, in genere, un fatto estintivo del processo, bensi per effetto della dichiarazione giudiziale dell'inammissibilita o dell'improcedibilita o dell'Estinzione (per rinuncia o altra causa). Unicamente tale declaratoria giudiziale determina preclusione di un nuovo gravame, con la conseguenza che la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione (in se inammissibile o improcedibile) non preclude, sempre che il relativo termine non sia decorso, la valida rinnovazione dell'impugnazione, tanto principale che incidentale. Di guisa che giammai - prima che l'anzidetta declaratoria sia emessa - puo ritenersi preclusa la possibilita di proporre altra impugnazione, la quale, nel rispetto dei termini e delle modalita di legge, miri a integrare e sostituire la precedente viziata impugnazione, la retroattivita della sentenza non essendo principio invocabile nella subietta materia. (Conf 763'70, mass n 346047; 1215'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)