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Sez. 3, Sentenza n. 1931 del 30/05/1969 (Rv. 341082 - 01)

ENTI PUBBLICI - ORGANI - IN GENERE - RAPPORTO ORGANICO- RAPPORTO DI DIPENDENZA - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI INSEGNANTI STATALI DISTACCATI PRESSO GLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI.*
Stato
decisa il 1969-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341082-01

ENTI PUBBLICI - ORGANI - IN GENERE - RAPPORTO ORGANICO- RAPPORTO DI DIPENDENZA - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI INSEGNANTI STATALI DISTACCATI PRESSO GLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI.*

Per stabilire se sussiste rapporto organico tra una persona fisica ed una persona giuridica pubblica con il conseguente fenomeno della immedesimazione del funzionario con l'ente e della imputazione a quest'ultimo della volonta e dell'Azione del primo - occorre avere unicamente riguardo al centro di funzioni nel quale la persona fisica e inserita ed agisce (per esprimere appunto la volonta e l'Azione dell'ente), senza che in proposito possano interferire altre considerazioni di natura disciplinare, amministrativa, contabile ecc., che attengono al diverso concetto di rapporto di dipendenza, il quale trova, invece, origine in una mera situazione di prestazione d'opera. I due aspetti dell'inquadramento organico e della dipendenza possono coesistere nello stesso soggettò ma cio si verifica solo quando esso, vincolato alla persona giuridica da un rapporto di lavoro - e, quindi, di dipendenza - sia anche inserito in un centro di funzioni che gli consenta di concorrere, da solo, o con altri, alla Determinazione, manifestazione od attuazione della volonta dell'ente. (nella specie e stato affermato che il personale statale destinato a svolgere compiti di insegnamento negli istituti tecnici industriali, centri dotati di personalita giuridica, continua a dipendere organizzativamente dallo stato, che conserva i poteri disciplinari ed amministrativi, ma e tuttavia inserito in un centro di funzioni di Competenza dei detti istituti, i quali si avvalgono del personale predetto per esercitare i loro compiti istituzionali, con la conseguenza che gli insegnanti ne diventano organi).*

Riferimenti normativi: Legge 10/01/1957 num. 3 art. 124, Legge 06/05/1923 num. 1054 art. 24, Legge 03/06/1924 num. 969 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)