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Sez. 5, Sentenza n. 9051 del 17/07/1973 Ud. (dep. 13/12/1973) Rv. 125731 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI PENALI - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125731-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI PENALI - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE.*

Il rinvio del procedimento di cui e cenno nell'art 18 cod proc pen - non e altro che un ordine di sospensione del procedimento dipendente - ne consegue che, agli effetti della prescrizione del reato non e computabile il tempo della sospensione, poiche la legge dispone che il corso della prescrizione debba rimanere sospeso nei casi di questione deferita ad altro giudizio e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale e imposta da particolari Disposizioni di legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)