Sez. L, Sentenza n. 4945 del 28/05/1990 (Rv. 467413 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SUCCESSIONE - EREDI DEL FARMACISTA DEFUNTO - CONCESSIONE DELLA GESTIONE PROVVISORIA A TUTTI GLI EREDI FINO AL COMPIMENTO DEGLI STUDI FARMACEUTICI DA PARTE DI UNO DI ESSI - EFFETTI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER LE OBBLIGAZIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE - PER LE SPETTANZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE - INCLUSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SUCCESSIONE - EREDI DEL FARMACISTA DEFUNTO - CONCESSIONE DELLA GESTIONE PROVVISORIA A TUTTI GLI EREDI FINO AL COMPIMENTO DEGLI STUDI FARMACEUTICI DA PARTE DI UNO DI ESSI - EFFETTI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER LE OBBLIGAZIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE - PER LE SPETTANZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE - INCLUSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI - ESCLUSIONE.*
Nel caso di morte del titolare di una farmacia, la concessione della gestione provvisoria di questa, ai sensi degli artt. 369 testo unico 27 luglio 1934 n. 1265 e 12 legge 2 aprile 1968 n. 475, a tutti gli eredi del defunto titolare, fino al compimento degli studi farmaceutici da parte di uno di essi, comporta che tali soggetti siano solidalmente responsabili per le obbligazioni attinenti alla gestione, derivando la loro responsabilità non dalla successione nella titolarità della farmacia (per la cui attribuzione occorre un successivo atto amministrativo) ma dal fatto (proprio) costituito dalla gestione della medesima, con la conseguenza che la controversia instaurata contro uno di essi, da chi reclami il pagamento di spettanze retributive per l'attività lavorativa (nella specie, con mansioni di direzione) svolta nella farmacia, non esige l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, non determinando la solidarietà una situazione di litisconsorzio necessario. (V 4296/87, mass n 453052).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 369, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)