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Sez. 3, Sentenza n. 4296 del 09/05/1987 (Rv. 453052 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA GLI OBBLIGATI - INSUSSISTENZA - EFFETTI DELLA SENTENZA EMESSA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE O DEI DEBITORI CONVENUTI - DISCIPLINA LEGALE EX ART. 1306 COD. CIV. - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE AVVERSO SENTENZA EMESSO CONTRO PIÙ OBBLIGATI SOLIDALI E PROPOSTO NEI CONFRONTI D'UNO SOLO DI ESSI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453052-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA GLI OBBLIGATI - INSUSSISTENZA - EFFETTI DELLA SENTENZA EMESSA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE O DEI DEBITORI CONVENUTI - DISCIPLINA LEGALE EX ART. 1306 COD. CIV. - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE AVVERSO SENTENZA EMESSO CONTRO PIÙ OBBLIGATI SOLIDALI E PROPOSTO NEI CONFRONTI D'UNO SOLO DI ESSI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La responsabilità civile solidale a carico di più soggetti comporta, in base ai principi che regolano la solidarietà, la responsabilità, di fronte al creditore, di ciascuno degli obbligati per l'intero e, pertanto, non dà mai luogo a quella situazione di diritto sostanziale che renderebbe "inutiliter data" la sentenza emessa nei confronti di uno solo degli obbligati in solido. Tra questi ultimi, quindi, non è configurabile un litisconsorzio necessario e gli effetti - nei riguardi dei condebitori solidali non partecipanti al giudizio - della sentenza emessa nei confronti del debitore o dei debitori convenuti sono direttamente regolati dalla legge (art. 1306 cod. civ.). per la stessa ragione, non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio d'impugnazione, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., ove la sentenza emessa contro più obbligati solidali sia stata impugnata nei confronti di uno solo dei medesimi. (V 1917/85, mass n 439828; (V 6186/80, mass n 409912; (V 4358/79, mass n 400873; (V 4532/78, mass n 394203; (V 792/76, mass n 379447; (V 1010/67, mass n 327314; (V 1010/67, mass n 327313).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)